Con sentenza dell'11 novembre 2025, il tribunale regionale di Monaco di Baviera I (caso n. 42 O 14139/24) ha vietato a OpenAI, l'operatore di ChatGPT, tra le altre cose, di utilizzare determinati testi di canzoni protetti:
- per immagazzinare nei suoi sistemi,
- da utilizzare per la generazione di contenuti,
- e di riprodurre pubblicamente,
a meno che non esista una licenza valida. Ciò rafforza significativamente i diritti degli artisti sanciti dalla legge sul diritto d'autore, con conseguenze considerevoli, come spiegheremo più dettagliatamente in questo articolo.
In questo caso specifico, la questione riguardava nove testi di canzoni note, tra cui quelli di Herbert Grönemeyer, Helene Fischer e Reinhard Mey, riprodotti da ChatGPT senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore. Il tribunale ha chiarito che la riproduzione di tali contenuti, anche parziale, viola il diritto di riproduzione (§ 16 della legge tedesca sul diritto d'autore) e il diritto di rendere le opere accessibili al pubblico (§ 19a della legge tedesca sul diritto d'autore). Un'affermazione chiara, ma che, da un punto di vista puramente giuridico, è obbligatoria e quindi solo logica.
Ciò costituisce una chiara violazione della legge sul diritto d'autore (UrhG), indipendentemente dal fatto che l'utilizzo sia puramente algoritmico o controllato dall'uomo.